Legislazione subacquea L'obbligo di segnalazione del subacqueo


Il testo coordinato dalla Comunità del Garda necessariamente si riporta a quella generale e valida a livello nazionale del D.P.R. 1639/68' (Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima). Nella sua nuova formulazione, introdotta con l'art. 8 del DPR 18.03.1983, n. 219, l'art.130 prevede per il subacqueo l'obbligo di segnalazione: "Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione." Di notte, inoltre, deve essere esposta una luce lampeggiante visibile a 360 gradi. Soggetti all'obbligo sono sia il pescatore subacqueo ma anche qualsiasi altro soggetto che effettui un'immersione, con autorespiratore o in apnea, così come chiarito dalla Sentenza della Corte di Cassazione del 9.09.1997, n. 8780. Lo stesso obbligo di segnalazione è imposto dall'art. 91 del decreto 29.07.2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto (GU Serie Generale n.222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223) e precisa che di notte il subacqueo deve segnalarsi con luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri e precisa che in caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo inoltre deve essere obbligatoriamente dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 91 e le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

Da segnalare che la Capitaneria di Porto con il protocollo n. 82/033465 del 26.05.2003 è intervenuta, a seguito dell'aumentare degli incidenti, alcuni molto gravi, subiti da subacquei a causa del passaggio ravvicinato dei natanti, aumentando la distanza minima di sicurezza a cui si devono attenere le barche e i natanti in genere dalle boe di segnalazione subacquea, portandola a 100 mt, rispetto alla precedente di 50 mt.