Legislazione subacquea La disciplina della pesca subacquea sportive


Sulla disciplina della pesca marittima subacquea sportiva interviene la Legge 14 luglio 1965, n. 963 la quale risulta necessaria, con le relative integrazioni e modifiche, per regolamentare i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela e il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare. Sono quindi stati fissati dei limiti anche per la pesca subacquea che interessa i subacquei apneisti per i quali è ammessa la pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari solo per soggetti con almeno 16 anni di età.

La pesca subacquea può essere effettuata unicamente nelle ore diurne e senza l'ausilio di apparecchi per la respirazione, deve inoltre essere effettuata ad una distanza di almeno 500 mt dalla spiaggia frequentata da bagnanti e a distanza superiore a 100 mt dalle reti da posta; è fatto inoltre divieto di transitare in zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica e di raccogliere corallo, molluschi e crostacei.

Da segnalare anche che, come ormai noto esistono dei limiti anche per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca. Non è raro infatti che tali installazioni siano abusive e quindi prive di qualsiasi autorizzazione da parte delle Autorità competenti, e che quindi oltre a rappresentare un danno per la fauna ittica, se non segnalate, costituiscono anche un grave pericolo per il subacqueo.

Attualmente è al vaglio della Camera la Proposta di Legge relativa alla "disciplina delle attività subacquee", sia ricreative che professionali.